Informazioni Utili
Bonus Sociale Energia Elettrica
Il bonus sociale è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose.
I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
A partire dal 2021, il bonus sociale per disagio economico verrà erogato in modo automatico nella bolletta degli aventi diritto e non sarà più necessario presentare specifica domanda presso i Comuni o i CAF.
Per l’anno in corso, il bonus sarà riconosciuto secondo le tempistiche previste dalla delibera ARERA n. 63/21 a partire dal secondo semestre del 2021 e in tale occasione ti riconosceremo automaticamente anche le eventuali quote già maturate relative ai precedenti mesi dell’anno. Per accedere al bonus per disagio economico, il cittadino avente diritto dovrà presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS e ottenere l’attestazione ISEE necessaria per accedere alle prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè). L’INPS invierà i dati al Sistema Informativo Integrato* per consentire l’erogazione del bonus, il quale verrà scontato direttamente sulla bolletta, suddiviso nelle diverse fatture corrispondenti ai consumi di 12 mesi.
Nulla cambia, invece, per il bonus sociale per disagio fisico, poiché i potenziali beneficiari dovranno continuare a farne richiesta presso il Comune di residenza o gli enti quali i CAF abilitati.
Per maggiori informazioni visita il sito arera.it o chiama il numero verde 800 166 654.
* Sistema Informativo Integrato (SII) è una banca dati che contiene informazioni utili ad individuare le forniture elettriche e gas: l’incrocio dei dati contenuti nelle DSU con quelli contenuti nel registro del SII consentirà di individuare le forniture da agevolare e
di erogare il bonus agli aventi diritto
Dati Catastali
Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n. 311) Le chiediamo di fornire i dati catastali identificativi dell’immobile e/o terreno presso cui è attiva la fornitura di energia elettrica, che verranno successivamente trasferiti all’Anagrafe tributaria come richiesto dalla legge. La invitiamo pertanto a scaricare il modello e a leggere attentamente le istruzioni riportate, a compilarlo, firmarlo e a volercelo restituire via fax al numero 0474 089803 oppure per posta a Denco S.r.l. Anello Nord 25 I-39031 Brunico (BZ). Ogni responsabilità relativa ai dati da Lei trasmessi rimane a Suo carico, così come la mancata o incompleta trasmissione dei dati e la trasmissione di dati non corretti: in tali casi è applicabile al Cliente, da parte dell’amministrazione finanziaria, una sanzione amministrativa. La informiamo inoltre che la mancata trasmissione del modello debitamente compilato potrà essere oggetto di segnalazione all’anagrafe tributaria. Per ogni ulteriore informazione circa la compilazione del modello può rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate oppure può consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it .
modulo comunicazione dati catastali
In alternativa, nel portale clienti my.denco.energy abbiamo reso disponibile una maschera attraverso la quale Lei potrà inserire i dati castali della sua utenza.
Livelli di qualità e indenizzi automatici
In applicazione delle previsioni dell’Allegato A alla Delibera dell‘Autorità ARERA n. 164/08 (di seguito “TIQV”) Denco Energy è tenuta a rispettare i livelli generali di qualità, che prevedono di: inviare la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione entro 40 giorni solari; inviare la risposta a richieste scritte di informazioni entro 30 giorni solari. Denco Energy è inoltre tenuta a rispettare i livelli specifici di qualità, che prevedono di: inviare la risposta motivata a reclami scritti entro 30 giorni solari; restituire gli importi non dovuti e già pagati dal Cliente a seguito di rettifica di fatturazione entro 60 giorni solari; rettificare la doppia fatturazione e restituire gli importi non dovuti entro 20 giorni solari per importi pagati dal Cliente. Nel caso in cui i livelli specifici di servizio qualità non vengano rispettati per responsabilità di Denco Energy, quest’ultima è tenuta al versamento, a titolo di indennizzo, di un importo pari a 20 euro a favore del Cliente. Il TIQV prevede che, se la prestazione viene eseguita oltre lo standard previsto, ma entro il doppio del tempo, l’indennizzo è di 20 euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo, ma entro il triplo, l’indennizzo è di 40 euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo l’indennizzo è di 60 euro. Sia per la fornitura di elettricità sia per la fornitura di gas, per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore, Denco Energy è tenuta ad accreditare al Cliente finale che gli ha chiesto la prestazione, per la quale il Distributore non ha rispettato il livello specifico, l’indennizzo automatico ricevuto dal Distributore.
Mix Energetico
Con riferimento a quanto disposto dall’art. 2, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 luglio 2009 recante “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione”, Denco Energy rende disponibili le informazioni relative al mix energetico dell’ energia elettrica venduta.
Morosità Cliente
Nota informativa
Per garantire che i Clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l‘Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone precise regole di comportamento a tutte le imprese di vendita. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.
Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale: Denco Srl; Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento: Denco Srl, Anello Nord 25, I-39031 Brunico (BZ);
Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto: indicati nella proposta di contratto; vedasi le Condizioni Economiche della proposta di contratto.
Contenuto del Contratto: Il Contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: prezzo del servizio (vedasi le Condizioni Economiche della proposta di contratto e art. 9 delle Condizioni Generali di Fornitura); durata del Contratto (vedasi art. 8 delle Condizioni Generali di Fornitura) ; modalità di utilizzo dei dati di lettura (vedasi art. 14 delle Condizioni Generali di Fornitura); modalità e tempistiche di pagamento (vedasi art. 14 delle Condizioni Generali di Fornitura); conseguenze del mancato pagamento (vedasi art. 15 delle Condizioni Generali di Fornitura); eventuali garanzie richieste (vedasi art. 13 delle Condizioni Generali di Fornitura); modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso (vedasi art. 13 delle Condizioni Generali di Fornitura); modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita (vedasi art. 22 delle Condizioni Generali di Fornitura).
Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa: Copia Contratto;
Diritto di ripensamento: Il diritto di ripensamento (cioè la possibilità di cambiare la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto.
Privacy Policy
Reclami
Regime fiscale applicabile ed accisa sull'energia elettrica
modulo richiesta agevolazione IVA
modulo richiesta agevolazione accise
Per ulteriori informazioni sulle aliquote IVA nonchè sull’accisa sull’energia elettrica potete consultare il seguente documento:
Servizio di Conciliazione
Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere svolto dinanzi al Servizio Conciliazione dell’Autorità oppure, in alternativa, presso un organismo che offre procedure ADR anche paritetiche ed è iscritto nell’elenco ADR tenuto dall’Autorità oppure presso una Camera di commercio sulla base della convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere. Il Servizio Conciliazione è stato introdotto dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, che prevede l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE. Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato, In tutti gli altri casi, il GSE può decidere volta per volta se aderire alla procedura oppure no. L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.
Per ottenere ulteriori informazioni, per accedere al servizio di conciliazione e per l’elenco degli organismi ADR di cui all’articolo 141decies del Codice di Consumo visitate il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
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